ACCEDI
Giovedì, 12 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Concorso materiale tra le diverse bancarotte

/ REDAZIONE

Martedì, 5 maggio 2020

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 12949/2020, ha sottolineato come i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui agli artt. 216 e 223 comma 1 del RD 267/1942, e quello di bancarotta impropria, di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942, abbiano ambiti diversi.

Infatti:
- il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie. Atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto;
- il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività – né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 del RD 267/1942, si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi, i quali – concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento (cfr. Cass. n. 44103/2016).

TORNA SU