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FISCO

Gasolio agevolato solo per i mezzi esercenti trasporto pubblico locale

Il trasporto pubblico locale è quello affidato a un gestore con una procedura concorsuale

/ Ettore SBANDI e Laura GIALLORETO

Martedì, 7 aprile 2026

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Con l’ordinanza n. 5232/2026 del 2026, la Corte di Cassazione interviene sul gasolio agevolato per l’autotrasporto, norma prevista dall’art. 24-ter del DLgs. 504/95 (Testo unico accise o TUA) e che consente il ristoro di quota parte dell’imposta pagata dalle imprese che soddisfano precisi e rigidi requisiti soggettivi e oggettivi. In particolare, con la decisione in commento i giudici di legittimità hanno ricondotto il beneficio alle sole imprese che esercitano il trasporto pubblico e non anche a quelle che effettuano attività analoghe in forma strettamente privatistica.

Il caso all’attenzione della Suprema Corte coinvolgeva una società che aveva visto negato il diritto al rimborso (meglio, alla compensazione del credito pari all’accisa che si assume in eccesso corrisposta) ritenendo l’Ufficio doganale coinvolto che ad essa non spettasse, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del DL 265/2000, il rimborso dell’accisa sul gasolio utilizzato dai mezzi della società esercenti trasporto di passeggeri promiscuo (pubblico-privato) atteso che l’art. 5 comma 2 lett. b) del DL 452/2001 (e, a decorrere dal 31 dicembre 2016, l’art. 24-ter del DLgs. 504/95) non contemplava i servizi gestiti in forma privatistica, i quali esulavano dal sistema del trasporto pubblico locale di linea.

La società impugnava questa posizione, peraltro giudicata più restrittiva rispetto alla generale apertura all’agevolazione sul gasolio commerciale prevista sul piano Ue dall’art. 7 della direttiva 2003/96/Ce, che attribuisce però agli Stati membri non l’obbligo, ma la facoltà di riconoscere all’autotrasporto un trattamento di privilegio sull’imposta.

Sul punto, partendo da questa premessa, la decisione della Cassazione è estremamente interessante e tocca molteplici aspetti della vicenda fattuale e normativa. Tra questi, si deve rilevare come la Corte primariamente osserva che la riduzione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori si applica, tra l’altro, “alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale” o, per usare il wording dell’art. 24-ter comma 2 lett. b) del DLgs. 504/95, introdotto con DL 193/2016, per le attività di trasporto di persone svolte da: imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 285/05 (servizi automobilistici interregionali di competenza statale); imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 422/97; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (Ce) 1073/2009 (trasporto Ue con autobus).

Al fine di individuare i soggetti titolari della agevolazione fiscale in questione, occorre dunque definire il concetto di servizio di trasporto pubblico locale di cui al DLgs. 422/97, la cui attuazione rende esecutivo il quadro dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e, soprattutto, in qualsiasi forma affidati, nonché ne fissa i criteri di organizzazione.

Ebbene, così inquadrati i servizi pubblici di trasporto regionale e locale comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale, come rigidamente normati da detto decreto legislativo, che è la disposizione chiave per comprendere la vicenda. La norma, con il TUA, conferma la scelta di aprire il servizio di trasporto pubblico locale al mercato, senza tuttavia eliminare, per lo specifico servizio, i meccanismi di vigilanza pubblica cui le imprese continuano a sottostare, in primo luogo, soggiacendo alle procedure di gara per la scelta del gestore e successivamente rispettando le prescrizioni del contratto di servizio come strumento di regolazione del servizio.

Pertanto, dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince che il servizio di trasporto pubblico locale di cui al DLgs. 422/97 è solo quello “che opera in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ad accesso generalizzato” affidato ad un gestore in base ad una procedura concorsuale e regolamentata da un contratto di servizio; ne consegue che i servizi di linea (percorso, fermate, orari e frequenze predeterminate) non contribuiti c.d. atipici – accessibili ad un pubblico costituito da determinate categorie di passeggeri (ad es. studenti di una stessa scuola, lavoratori di un’azienda) – oggetto di un’autorizzazione dell’ente territoriale e non già di un affidamento al gestore mediante gara e regolamentazione a mezzo contratto di servizio non rientrano nella nozione di servizio di trasporto pubblico locale come definito ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 422/97.

Di talché, questi ultimi servizi non possono in alcun modo beneficiare dell’agevolazione d’imposta prevista dal TUA, così confermandosi una linea di demarcazione tra servizi rilevanti e una ulteriore chiave interpretativa della spesso critica e complessa – e sul piano sostanziale, e procedurale – disposizione di cui all’art. 24-ter del TUA.

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