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Esclusione del veicolo dalla liquidazione controllata decisa dal liquidatore

In caso di non liquidazione del veicolo il fermo amministrativo non può essere cancellato dal giudice delegato

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Martedì, 7 aprile 2026

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Con la sentenza n. 87/2026, il Tribunale di Torino ha dichiarato l’apertura di una liquidazione controllata del sovraindebitato domandata, in proprio, da un debitore in stato di sovraindebitamento non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (segnatamente, una persona fisica, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, in passato titolare di una impresa individuale cancellata dal Registro delle imprese da oltre un anno la presentazione della domanda), con ricorso, presentato ai sensi degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019.

La citata pronuncia ritorna sulla questione relativa ai delicati rapporti, in punto effetti, tra l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del CCII e l’iscrizione di un provvedimento di fermo amministrativo su di un veicolo di proprietà del ricorrente, facente parte del patrimonio mobiliare (registrato) del medesimo. Si registra, infatti, l’esistenza di un analogo precedente sul punto, pur afferente ad una fattispecie concorsuale e, più precisamente, liquidatoria ancora disciplinata dalla previgente, oramai abrogata, disciplina contenuta negli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012. In quel caso il Tribunale di Torino, con la decisione del 17 aprile 2018 aveva ammesso la possibilità per il giudice delegato di cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo, in corso di procedura, allorché liquidato con modalità competitive.

La sentenza n. 87/2026, invece, ha affrontato, anzi tutto, la vexata quaestio – risolta, quanto meno, con riferimento alla previgente disciplina, in una condivisibile ottica orientata ad un favor debitoris – relativa alla possibilità (o meno), presente una specifica istanza nel corpo e nella parte conclusiva del ricorso introduttivo, di “escludere” dalla liquidazione (l’eventuale) veicolo di proprietà del ricorrente, allorché lo stesso sia privo, a fronte del suo esiguo valore, di utilità per i creditori e, al contempo, appaia necessario per gli spostamenti familiari e lavorativi del ricorrente stesso.

Sotto questo aspetto, il Tribunale di Torino, ancorando la propria decisione alla riaffermazione del principio generale secondo cui oggetto del procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato non possa che essere l’intero patrimonio del debitore salvo quanto espressamente escluso con la sentenza di apertura della procedura sulla scorta del disposto di cui all’art. 268 comma 4 del CCII, non si è pronunciato espressamente sull’istanza di non apprensione del bene alla procedura formulata dal ricorrente, rimandando, al contrario, al nominando liquidatore la valutazione e, dunque, la “verifica dell’utilità per i creditori di liquidare l’autoveicolo” ed invitando, al contempo e di conseguenza, lo stesso liquidatore, “in ipotesi di assenza di utilità”, “ad indicarlo nel programma di liquidazione ed a depositare istanza per la non acquisizione all’attivo” (tempestivamente, precisa il Collegio torinese, così da non dover trascrivere la sentenza).

Si desume, dunque, sulla scorta di tale pronuncia, come l’esclusione dell’autoveicolo di proprietà del ricorrente, allorché di esiguo valore, non transiti, in verità, da una specifica statuizione contenuta nella sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 270 del CCII, quanto piuttosto da una “tempestiva” determinazione del nominando liquidatore in sede di predisposizione del programma di liquidazione e previa presentazione di apposita istanza, alla luce di una oggettiva propria valutazione di antieconomicità.

Può pertanto concludersi come solo il valore esiguo o, meglio, l’assenza di utilità per i creditori dell’autoveicolo del ricorrente incida sulla sua eventuale non apprensione alla procedura, che, come detto, è rimessa ad una determinazione, non del Tribunale, ma del nominando liquidatore.

Quanto invece al profilo relativo alla indispensabilità del mezzo per gli spostamenti lavorativi e familiari, detto aspetto è, al contrario, preso in considerazione dal Collegio, in fase di apertura della procedura, e si traduce, previa apposita istanza del debitore, in un’autorizzazione conferita al medesimo ex art. 270 comma 2 lett. e) del CCII di prosecuzione nell’utilizzo del mezzo “nelle more della decisione del liquidatore”.

Ciò, però, con la precisazione – e di qui il cuore della motivazione della pronuncia – che, in presenza di un fermo amministrativo iscritto sul veicolo:
- l’autorizzazione all’utilizzo non incide sul contenuto del fermo amministrativo;
- in ipotesi di non liquidazione del bene nell’ambito della procedura, tale gravame non potrà essere cancellato dal giudice delegato.

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