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FISCO

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio al via dal 1° maggio

Eventuale applicazione della ritenuta in misura ridotta da richiedere entro il 16 del mese

/ Luca FORNERO

Martedì, 7 aprile 2026

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Confermando le anticipazioni del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25/2026, l’art. 6 del DL 38/2026 ha prorogato fino al 30 aprile 2026 l’esclusione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

Dal 1° maggio 2026 il regime di esonero verrà meno e la ritenuta andrà effettuata anche sulle suddette provvigioni.
In base all’art. 1 comma 142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), l’esclusione da ritenuta avrebbe dovuto applicarsi soltanto fino al 28 febbraio. Tuttavia, le difficoltà di adeguamento dei sistemi informatici hanno reso necessario il differimento dell’abrogazione del regime di esonero nei termini suddetti.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25-bis comma 1 del DPR 600/73, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). Tuttavia, la base imponibile della ritenuta è diversa a seconda che, nell’esercizio dell’attività:
- ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni);
- non ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in questo caso, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM 16 aprile 1983 che può essere trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2014, § 18).
L’invio deve avvenire:
- entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della misura ridotta;
- oppure, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d’anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Tanto premesso, posto che il regime di esonero è eliminato con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° maggio 2026 e che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni pagate ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente (cfr. quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2).

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti (art. 25-bis comma 4 del DPR 600/73).

In tali ipotesi, si ritiene che le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, siano tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° giugno 2026, vale a dire quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che essi hanno incassato, anche precedentemente al mese di maggio 2026, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2).

Atteso che l’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di operare la ritenuta, da parte dei committenti, viene meno successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta (fissato al 31 dicembre), si ritiene che tali comunicazioni possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 maggio 2026, analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 3).

Le ritenute operate sulle provvigioni sono versate con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’avvenuto pagamento (artt. 17 e 18 del DLgs. 241/97). Il relativo codice tributo è “1040”, che, dal 1° gennaio 2017, ha sostituito il precedente “1038”.

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