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Niente sequestro di somme e titoli costituiti in pegno irregolare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 maggio 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 14243/2020, ha precisato che non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme di denaro depositate su un conto corrente e costituite in pegno irregolare a garanzia di un’obbligazione dell’imputato, stante l’immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore.

Ai fini dell’individuazione e differenziazione del pegno irregolare rispetto a quello regolare non rilevano né la denominazione contrattualmente attribuita al rapporto né il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, ma è decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore abbia la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa data in pegno, secondo la previsione dell’art. 1851 c.c., ovvero debba attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796-2798 c.c.

In altri termini, la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell’ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo i meccanismi di cui agli artt. 2796-2798 c.c. (che postulano l’altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un’operazione contabile.
Rispetto a ciò è decisivo l’esame della pattuizione e delle sue clausole. In tale contesto, la previsione che il custode, ossia la banca, su richiesta del creditore, possa essere autorizzato alla vendita dei titoli vincolati in pegno sul conto in questione, utilizzando il ricavato per il soddisfacimento del credito, con espresso esonero dall’osservanza delle forme dell’art. 2797 c.c., risulta di per sé insufficiente a qualificare come irregolare il pegno, perché non implica necessariamente una immediata e diretta disponibilità del bene in capo al creditore.

In altri termini, una simile pattuizione può essere interpretata nel senso che proprio l’esonero dai meccanismi di vendita degli artt. 2796-2798 c.c. postula l’altruità della cosa e ha semplicemente il significato di privilegiare modalità di soddisfacimento più agevoli, nell’ambito di un rapporto nel quale la banca è il depositario dei titoli che si trovano sul conto intestato al debitore.

Manca, cioè, nella pattuizione tra le parti l’immediatezza tipica del pegno irregolare, non essendovi la possibilità di diretta soddisfazione del creditore sul bene – che egli non possiede – senza passare attraverso un atto di vendita affidato alla banca, soggetto terzo, seppure in forma semplificata.

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