Ammessi i passaggi biunivoci fra ODV e APS
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che non vi è alcuna necessità di devoluzione del patrimonio
È ammissibile sia, per le associazioni di promozione sociale, la modifica del proprio statuto divenendo organizzazioni di volontariato, sia il passaggio inverso, senza alcuna necessità di devoluzione dei relativi patrimoni. In tal caso non si tratterebbe di una trasformazione civilisticamente intesa, ma di un mutamento di qualifica all’interno del comune mondo del Terzo settore.
È questo il contenuto essenziale della nota del Ministero del Lavoro n. 4313 di ieri, 18 maggio 2020, avente a oggetto la trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS.
La stessa nota esamina una serie di quesiti in merito alla possibilità che alcune associazioni già iscritte al registro regionale delle organizzazione di volontariato (ODV) possano, in maniera diretta, ...
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