Superbonus del 110% per le seconde case purché non siano villette
Per gli interventi di riqualificazione energetica, gli edifici unifamiliari sono agevolati soltanto se sono adibiti ad abitazione principale
La formulazione definitiva della norma contenuta nei commi 9 e 10 dell’art. 119 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (decreto “Rilancio”) prevede che il c.d. “superbonus” spetti per determinati interventi eseguiti soltanto dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (oltre che dagli IACP comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa).
L’art. 119 in commento, in particolare, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso ...
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