L’indennità di frequenza sarà regolarmente erogata
Anche se sospesa in ambito scolastico, l’attività didattica continua a essere svolta in modalità alternativa a distanza
L’INPS, con il messaggio n. 2097/2020, fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli artt. 34 e 83 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020 (Cura Italia), con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali e ai relativi criteri applicativi.
In particolare, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 34 stabilisce che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL; sono sospesi, per il medesimo periodo, anche i termini di prescrizione.
L’art. 83 prevede invece la sospensione dei termini in ambito giudiziario con rinvio delle udienze
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41