Procedura semplificata di rilascio degli ATR per gli esportatori autorizzati
Con nota 22 maggio 2020 n. 151838, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ribadito l’importanza dell’ottenimento della qualifica di esportatore autorizzato, per le imprese che esportano in Turchia utilizzando i certificati ATR.
Analogamente a quanto previsto per i certificati di origine preferenziale EUR1, infatti, gli operatori economici che ottengono dall’Agenzia delle Dogane la qualifica di esportatori autorizzati possono beneficiare della procedura semplificata di rilascio degli ATR, prevista dall’art. 11 della decisione 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale Ue-Turchia, in deroga alla procedura ordinaria.
Tale procedura semplificata consente di non presentare in Dogana, al momento dell’esportazione, né le merci né la richiesta del certificato ATR relativo alle stesse, con notevole snellimento e velocizzazione delle operazioni.
La qualifica di esportatore autorizzato è concessa dalle Autorità doganali agli operatori che effettuano frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati ATR e che offrano tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci.
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