Il trasferimento di denaro tra imprese può integrare l’autoriciclaggio
Il giudice deve provare l’idoneità in concreto a ostacolare l’identificazione
Il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter.1 c.p. richiede, tra l’altro, che le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro o dei beni siano tali da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Sul tema dell’identificazione della concreta capacità dissimulatoria della condotta, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che le valutazioni debbono essere orientate da un criterio “ex ante”. In effetti, nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un’operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si avrà una sorta di “emersione” dell’attività di occultamento, senza tuttavia che ciò possa escludere, a posteriori, il requisito della concretezza, ...
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