Contributo integrativo dovuto a prescindere dall’iscrizione alla CNPADC
Per la Cassazione, il contributo ha finalità solidaristiche e riguarda tutti gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti
Con la sentenza n. 10216, depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che il venir meno dell’iscrizione alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) non esonera il professionista che rimane iscritto all’Albo dall’obbligo di versare alla medesima Cassa il contributo integrativo di cui all’art. 11 della L. 21/86.
Con riferimento al caso in esame, la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato quanto deciso in precedenza dal Tribunale di Ravenna, che aveva respinto la richiesta di un professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti, ma non più alla CNPADC dal 1° gennaio 2007, di vedersi riconoscere l’insussistenza dell’obbligo di versare alla Cassa di previdenza il contributo integrativo sui compensi percepiti negli anni
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