Proroga dei termini di accertamento senza tributi locali
L’attuazione è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, “gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione” di cui all’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, “scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021”.
In assenza di una disposizione normativa di tenore contrario, la portata della norma pare ampia, tale da includere le decadenze di qualsiasi ente impositore, quindi anche per i tributi locali.
In relazione alla fiscalità locale, la notifica degli avvisi ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41