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LAVORO & PREVIDENZA

Cassa integrazione possibile per il lavoratore non «assorbito» nell’appalto

L’INL fornisce indicazioni dopo le modifiche apportate al DL 18/2020 in sede di conversione e dal decreto Rilancio

/ Mario PAGANO

Giovedì, 4 giugno 2020

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A poco più di due settimane dalla sua entrata in vigore, arrivano con la nota n. 160/2020 le prime indicazioni operative dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) in merito alle ulteriori modifiche apportate al DL 18/2020 (Cura Italia), già convertito dalla L. 27/2020, da parte del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).

Tra le tante indicazioni di rilievo appaiono le modifiche apportate all’art. 46 del DL 18/2020 in tema di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Ci si riferisce in particolare alla specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in

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