Da dichiarare in Italia le somme per attività di ricerca negli Usa
Con risposta a interpello n. 173 del 10 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di borsa di studio nei confronti di un residente in Italia e finalizzate allo svolgimento dell’attività di ricerca presso un’università degli Stati Uniti d’America, per la durata di due anni.
Si ricorda che, in linea generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente in virtù dell’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR. Ciò, ad eccezione dei casi in cui la borsa di studio rientri in una delle ipotesi di esenzione IRPEF previste da leggi speciali, nessuna delle quali, evidenzia l’Agenzia, ricorre però nel caso di specie.
A livello convenzionale, l’art. 20 del Trattato Italia-Stati Uniti dispone che “un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal Governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca”.
In base alla citata disposizione convenzionale, le retribuzioni relative ad attività di insegnamento o di ricerca non sono soggette a tassazione negli USA per un periodo di due anni; tuttavia, precisa l’Agenzia, il tenore letterale di tale norma impedisce di estendere il beneficio ivi previsto anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto a effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività.
Ne risulta che nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia occorre indicare anche il reddito estero derivante dall’attività di ricerca svolta negli USA.
Per effetto della tassazione esclusiva in Italia delle somme percepite in relazione all’attività di ricerca, per i primi due anni non si verifica alcuna doppia imposizione, con la conseguenza che in sede di dichiarazione dei redditi relativa a tali periodi d’imposta non potrà essere riconosciuto il credito di imposta ex art. 165 del TUIR.
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