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Nessuna detrazione IRPEF se le spese sono pagate dal venditore successivamente al rogito

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 giugno 2020

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Nella risposta a interpello n. 174 di ieri, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi delle modalità di trasferimento della detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.

Ai sensi dell’art. 16-bis comma 8 del TUIR, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.
In altre parole, se nulla viene stabilito, la detrazione viene automaticamente trasferita all’acquirente.

Nel caso in cui gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica siano stati effettuati dal venditore dell’immobile (persona fisica), ma alla data del rogito non siano ancora stati pagati, la detrazione fiscale non spetta in quanto successivamente alla compravendita il venditore non risulta più proprietario e, di conseguenza, non rientra più tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione (ciò a prescindere dal fatto che i lavori siano iniziati e terminati prima del rogito notarile). Affinché spetti la detrazione IRPEF, infatti, per “spese sostenute” deve intendersi, in applicazione del criterio di cassa, il momento in cui le spese sono effettivamente pagate dal contribuente e sono rimaste a suo carico.

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