Non evita la decadenza l’acquisto del diritto di abitazione entro un anno
Non rileva che il nuovo acquisto possa usufruire dell’agevolazione
L’acquisto del diritto di abitazione su un immobile, entro un anno dall’alienazione infraquinquennale della prima casa non evita la decadenza dal beneficio con riferimento al precedente acquisto, a prescindere dal fatto che il nuovo acquisto possa godere del beneficio.
Infatti, le condizioni per evitare la decadenza non coincidono con le condizioni richieste per l’applicazione dell’agevolazione sul nuovo acquisto. Lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza n. 11221, depositata ieri.
Si ricorda che, a norma del comma 4 della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, si configura la decadenza dall’agevolazione prima casa goduta in relazione ad un determinato acquisto se l’acquirente, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto
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