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Cedolare secca su immobili commerciali anche con prima opzione in annualità successive

/ REDAZIONE

Sabato, 13 giugno 2020

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Con riferimento ad un contratto di locazione di immobile commerciale stipulato nel 2019, l’opzione per la cedolare secca può essere espressa anche in annualità successive alla prima (ove nella prima annualità non fosse stata espressa), nonché in sede di proroga del contratto di locazione. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 184, pubblicata ieri.

Va premesso che l’art. 1 comma 59 della L. 145/2018 ha esteso la possibilità di optare per la cedolare secca (di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011) ad alcuni contratti di locazione di immobili commerciali (aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati), limitando, però, tale facoltà ai soli contratti “stipulati nell’anno 2019”. Poi, la misura non è stata estesa a contratti stipulati nel 2020, rimanendo, quindi, circoscritta ai contratti stipulati nel solo anno 2019.

In questo contesto, il contribuente istante chiedeva se fosse possibile accedere per la prima volta alla cedolare secca, in sede di “proroga” del contratto. L’Agenzia, nel rispondere, rammenta che è possibile manifestare l’opzione per la cedolare secca (oltre che in sede di prima registrazione del contratto):
- sia in sede di proroga del contratto (entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del contratto);
- che nelle annualità successive alla prima, entro il termine (di 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità) per il versamento dell’imposta di registro sul canone annuo.

L’esercizio o la modifica dell’opzione possono essere effettuati utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI web) o presentando il modello RLI compilato presso lo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto.
Nel caso di specie, posto che il contribuente è in possesso di tutti i requisiti per l’applicazione della cedolare secca sui contratti di locazione commerciale, indicati dall’art. 1 comma 59 della L. 145/2018, in quanto il contratto era stato stipulato nel corso del 2019, può esprimere l’opzione (non avendolo fatto al momento della registrazione del contratto) presentando il modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. L’opzione avrà effetto “con riferimento alle annualità successive a quella di stipula del contratto di locazione”.

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