Per il beneficiario RdC niente comunicazione dei redditi del contratto a termine in agricoltura
Con il messaggio n. 2423 pubblicato ieri, l’INPS fornisce indicazioni operative ai percettori del reddito di cittadinanza che stipulano contratti a termine con datori di lavoro del settore agricolo.
Si ricorda che l’art. 94 del DL 34/2020 (decreto Rilancio), allo scopo di promuovere il lavoro in agricoltura, riconosce la possibilità ai beneficiari di percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione del beneficio, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Inoltre, precisa la norma, il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all’art. 3 comma 8 del DL 4/2019 con riferimento ai redditi percepiti per effetto della stipula dei contratti sopra descritti. Pertanto, egli non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti.
A titolo di esempio, se un percettore di reddito di cittadinanza stipula un primo contratto a termine di durata 30 giorni, con un datore di lavoro del settore agricolo, da cui deriva un reddito pari a 800 euro, non è tenuto ad effettuare tale comunicazione. Ugualmente, l’adempimento non deve essere effettuato in caso di rinnovo per altri 30 giorni e con reddito pari a 800 euro.
Invece, in caso di ulteriore rinnovo, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in quanto, precisa l’INPS, viene superato il periodo massimo di durata prevista dalla citata disposizione.
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