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Chiarito l’ambito operativo della sospensione dei pignoramenti

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 giugno 2020

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L’INPS, con messaggio n. 2479, pubblicato ieri, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 152 del DL 34/2020, con cui è stata disposta la sospensione, dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020, degli accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di: stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche se dovute a causa di licenziamento, pensione, indennità che tengono luogo di pensione o assegni di quiescenza.

L’Istituto evidenzia che il beneficio della sospensione riguarda i pignoramenti ad istanza dei soggetti indicati nell’allegato n. 1 di tale messaggio e concerne tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, come, ad esempio: NASpI; DIS-COLL; disoccupazione agricola; anticipazione NASpI; TFR del Fondo di Garanzia; integrazioni salariali (come CIGO, CIGS, assegno ordinario, assegno di solidarietà) e indennità di malattia e maternità.

Nel messaggio viene chiarito che eventuali accantonamenti effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi disponibili in favore dei soggetti pignorati e, in caso di ordinanze di assegnazione, i versamenti dovranno essere eseguiti solo con riferimento agli accantonamenti antecedenti al 19 maggio.
Dovranno infine essere restituite ai debitori le somme già trattenute sulle prestazioni a sostegno del reddito.

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