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La notevole asimmetria dei costi infragruppo influisce sull’affidabilità del profit split method

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 giugno 2020

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Nell’applicazione del metodo di ripartizione degli utili (c.d. profit split method), ai fini dell’applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento (art. 110 comma 7 del TUIR), occorre considerare, tra i parametri di ripartizione, la percentuale dei costi sostenuta da ciascuna impresa. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 11837 di ieri, 18 giugno 2020.

Nel caso di specie, una società italiana per la gestione dell’oleodotto transalpino, con consociate in Austria e in Germania, aveva applicato il metodo di ripartizione degli utili, mediante sottrazione dagli utili complessivi del totale dei costi delle tre imprese; la relativa percentuale di imputazione era quella risultante dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
- i chilometri di oleodotto di competenza (e quindi le tonnellate di greggio che vi transitavano);
- il valore delle immobilizzazioni materiali iscritto nei bilanci.
Ad avviso dell’Agenzia era, tuttavia, necessario considerare altresì il costo di manutenzione degli impianti supportato da ciascuna società. Sotto tale profilo, infatti, i costi sostenuti dalla compagine italiana erano molto più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società estere; questo divario, ove considerato, avrebbe avuto, nel libero mercato, rilessi sui prezzi di vendita posto che non è concepibile che a costi di manutenzione differenziati corrispondano ricavi omogenei.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere le ragioni dell’Agenzia, richiama le seguenti circostanze utili a considerare il profit split method appropriato:
- l’esistenza di un contributo unico e importante da ciascuna parte alla transazione;
- un elevato livello di integrazione delle transazioni commerciali cui la transazione si riferisce;
- le assunzioni condivise di rischi economicamente significativi o l’assunzione separata di rischi strettamente correlati, sul piano economico, tra le parti della transazione.

I parametri di allocazione basati sui costi, utilizzabili in presenza di una forte correlazione tra i costi sostenuti e il valore aggiunto creato, risultano sensibili all’esistenza di eventuali differenze, con la conseguenza che l’allocazione dei costi infragruppo costituisce una variabile rilevante ai fini dell’affidabilità del metodo.
Nel caso di specie, la notevole asimmetria dei costi infragruppo rendeva il metodo di ripartizione degli utili, come adottato, inaffidabile.

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