Interessi non sospesi in pendenza di procedura concorsuale
La prescrizione del credito per interessi matura anche nel corso della procedura
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11983 depositata ieri, ha stabilito che la sospensione del decorso degli interessi, a norma dell’art. 55 del RD 267/42, trova applicazione solo all’interno del concorso e non si estende ai singoli rapporti concorrenti tra ciascun creditore e il debitore sottoposto alla procedura concorsuale.
La prescrizione degli interessi sui crediti chirografari (art. 55 comma 1 del RD 267/42) matura anche nel corso della procedura concorsuale. Tale prescrizione viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura.
Nell’amministrazione straordinaria – regolata dalla L. 95/1979 (previgente), come nella procedura di liquidazione coatta amministrativa – invece, ...
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