Nuova disciplina per operazioni autoliquidanti e rapporti col concordato
Il decreto correttivo e integrativo del Codice della crisi supera i contrasti interpretativi
La Cassazione n. 11524/2020 ha stabilito che l’art. 169-bis del RD 267/42, che consente al debitore proponente un concordato di chiedere al giudice lo scioglimento dei contratti pendenti, si applica al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all’incasso e annesso patto di compensazione, fin quando la banca, nell’anticipare al cliente l’importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest’ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti. La norma non si applica, invece, alla singola operazione di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito o mandato all’incasso con patto di compensazione, ancora in corso al momento dell’apertura del concordato,
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