ACCEDI
Venerdì, 27 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Anche per gli immobili strumentali per natura la strumentalità va provata

Secondo la Cassazione, occorre la prova della funzione strumentale del bene in relazione all’attività dell’azienda

/ Alessandro COTTO

Giovedì, 2 luglio 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri (n. 13384/2020) torna ad occuparsi di immobili strumentali per natura, vale a dire degli immobili che, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del TUIR, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni “anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato”.

Sulla base di tale formulazione normativa, l’Amministrazione finanziaria (ris. n. 56/2004) ha affermato che:
- rientrano tra gli immobili strumentali per natura gli interi gruppi B, C, D, ed E e la categoria A/10 nel solo caso in cui la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria;
- la strumentalità per natura ha carattere oggettivo, non rilevando ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU