Anche per gli immobili strumentali per natura la strumentalità va provata
Secondo la Cassazione, occorre la prova della funzione strumentale del bene in relazione all’attività dell’azienda
La Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri (n. 13384/2020) torna ad occuparsi di immobili strumentali per natura, vale a dire degli immobili che, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del TUIR, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni “anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato”.
Sulla base di tale formulazione normativa, l’Amministrazione finanziaria (ris. n. 56/2004) ha affermato che:
- rientrano tra gli immobili strumentali per natura gli interi gruppi B, C, D, ed E e la categoria A/10 nel solo caso in cui la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria;
- la strumentalità per natura ha carattere oggettivo, non rilevando ...
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