Nell’affitto d’azienda non dovuta l’IVA sulla retrocessione delle rimanenze
Le rimanenze di magazzino costituiscono beni appartenenti al complesso aziendale e, quindi, rimangono di proprietà del concedente
Quando l’azienda torna al proprietario alla scadenza del contratto d’affitto, le rimanenze non possono essere assoggettate a IVA, anche se le merci non risultano inserite nell’inventario. Le scorte di magazzino, infatti, restano in capo al concedente, il quale trasferisce al conduttore soltanto il diritto personale a utilizzare il bene produttivo rappresentato dall’impresa: deve dunque escludersi che sussista un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile all’imposta sul valore aggiunto. Lo stesso vale allora nella direzione inversa: il locatario non può retrocedere al locatore ciò che non è suo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 14864 del 13 luglio 2020, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.
Ribaltato dunque l’esito ...
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