Limiti all’insinuazione per l’aggio del concessionario
L’agente della riscossione deve provare la notifica della cartella prima della dichiarazione di fallimento
L’esistenza del credito tributario preesistente al fallimento – che matura al verificarsi dei presupposti impositivi nei diversi anni d’imposta – deve essere distinto dall’attività di esazione del medesimo credito posta in essere dall’agente della riscossione (cfr. Cass. n. 6646/2013), che giustifica l’attribuzione nei suoi confronti di un aggio sulle somme riscosse (art. 17 DLgs. 112/99).
Nel caso di fallimento, l’aggio compete se l’attività è iniziata prima della dichiarazione di apertura della procedura, sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento. In caso contrario, il credito non riveste natura concorsuale in virtù del principio della cristallizzazione del passivo del debitore, che implica l’estraneità e l’inopponibilità ...