Superbonus sempre ripartito in cinque anni anche per gli interventi «trainati»
Dalle indicazioni dell’Agenzia sembrerebbe che anche per gli altri interventi di riqualificazione energetica la detrazione del 110% vada ripartita in 5 anni
Se contestualmente agli interventi “trainanti” che consentono di beneficiare del c.d. “superbonus” del 110% (per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) sono eseguiti altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, anche a questi ultimi si rende applicabile l’aliquota di detrazione del 110%, fermo restando il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
Il comma 2 dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce infatti che “l’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
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