Non paga il registro la cessione crediti enunciata nella rinuncia alla garanzia
La Cassazione ha escluso la tassabilità per carenza del requisito dell’«identità di parti»
Non sussiste il requisito dell’identità di parti, richiesto dall’art. 22 del DPR 131/86 per l’applicazione dell’imposta di registro sull’atto enunciato, nel caso in cui l’atto notarile di rinuncia alla garanzia sui crediti faccia riferimento alla precedente cessione del credito intervenuta mediante scambio di corrispondenza.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 16662, depositata il 4 agosto 2020.
La sentenza ricapitola l’attuale quadro giurisprudenziale in tema di enunciazione degli atti.
Va premesso che la pronuncia prende le mosse dalla registrazione di un atto notarile con cui una banca comunicava la “rinuncia alla garanzia dei crediti ceduti”. La cessione del credito era a suo tempo intervenuta mediante corrispondenza, sicché
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