Non detraibile il software per tracciare i pagamenti in contanti
Dal 1° gennaio 2020, l’art. 1 comma 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute per: l’acquisto di medicinali e dispositivi medici; prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Come precisato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 108/2014, gli “altri mezzi di pagamento” previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 sono quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’esigenza è quella di tracciare il flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili).
Nella risposta n. 247/2020, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che non rientra il software realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti (ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario), seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti. Di conseguenza, i soggetti che dovessero utilizzare tale sistema di pagamento non potranno fruire della detrazione IRPEF del 19% per gli oneri obbligati alla tracciabilità dei pagamenti.
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