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La tardiva asseverazione nega il «sismabonus acquisti»

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 agosto 2020

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Con riguardo all’agevolazione spettante ai sensi del comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”), nella risposta a interpello 5 agosto 2020 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli acquirenti possono fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente. Vi rientrano gli interventi che determinano un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione;

- l’asseverazione tardiva non consente l’accesso alla detrazione. Se l’asseverazione non è stata presentata in sede di richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente (ai sensi dell’art. 3 del DM 28 febbraio 2017 n. 58), agli acquirenti delle unità immobiliari non spetta la detrazione fiscale prevista dal comma 1-septies in argomento.

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