Datore sempre responsabile per lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore
Dal punto di vista processuale, in presenza di condotte ostili e lesive qualificare la domanda giudiziale come mobbing o straining è ininfluente
Il datore di lavoro che, sul posto di lavoro, attraverso condotte nocive nei confronti del lavoratore provochi a quest’ultimo un danno alla salute, esistenziale, professionale o biologico, è tenuto al risarcimento di tale danno, risultandone responsabile ai sensi dell’art. 2087 c.c.
La parte datoriale, infatti, deve adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, appaiono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, evitando tutte le situazioni lavorative che possono provocare un livello di frustrazione personale o professionale tale da determinare un danno alla salute del lavoratore. Varie possono essere le circostanze in grado di mettere,
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