Profili successori non definiti per le convivenze
La legge Cirinnà riserva al convivente solo limitati diritti abitativi
Nell’ambito di uno stabile rapporto di convivenza, ci si può chiedere quali siano gli strumenti che la legge predispone a tutela dell’altro convivente in caso di morte di uno dei due, posto che tale status non è compiutamente preso in considerazione dalla legge.
La L. 76/2016 (c.d. “legge Cirinnà”) non riconosce al convivente di fatto diritti successori, fatta eccezione per limitati diritti abitativi (il diritto di continuare ad abitare temporaneamente la casa di comune residenza – art. 1 comma 42 – e la facoltà di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza stipulato dal convivente – art. 1 comma 44).
Questa lacuna, se da un lato è coerente con la natura “informale” della convivenza more uxorio, dall’altro lascia il convivente ...
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