Invio dell’istanza di sospensione dei versamenti dei contributi per l’emergenza fino al 30 settembre
Con il messaggio n. 3331 pubblicato ieri in serata, l’INPS ha reso noto che l’istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’art. 97 del DL 104/2020, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.
La comunicazione fa seguito ai messaggi nn. 2871 del 20 luglio e 3274 del 9 settembre 2020, con i quali l’Istituto previdenziale ha rispettivamente illustrato le modalità con cui effettuare la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dei DL 9/2020, 18/2020, 23/2020 e 34/2020 (si veda “Le aziende con dipendenti devono versare i contributi sospesi con F24” del 21 luglio 2020), e fornito le prime indicazioni per il versamento del 50% dei contributi sospesi a causa dell’emergenza dai DL 9/2020, 18/2020 e 23/2020 (si veda “Entro il 16 settembre il versamento dei contributi INPS sospesi” dell’11 settembre 2020).
Si ricorda che gli artt. 126 e 127 del DL 34/2020, intervenendo in materia di versamenti contributivi, hanno introdotto una proroga dei termini di ripresa della riscossione degli importi sospesi. In particolare, i contributi sospesi ai sensi degli artt. 5 del DL 9/2020, 61 e 62 del DL 18/2020 e 18 del DL 23/2020 possono essere versati, senza l’aggravio di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro domani, 16 settembre, ovvero in 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16 settembre).
L’art. 97 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) ha poi previsto un’ulteriore possibilità di proroga dei versamenti sospesi. In alternativa a quanto stabilito dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020, il versamento può essere effettuato, senza applicare sanzioni e interessi, nella seguente modalità: per il 50% di quanto sospeso, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con prima rata da versare entro il 16 settembre 2020); per il restante 50% dell’importo dovuto, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Nel rendere noto il termine del 30 settembre per trasmettere l’istanza di sospensione, il messaggio n. 3331/2020 precisa che resta fermo il termine del 16 settembre per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41