Il partner commerciale non è soggetto passivo IVA
Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-312/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito alla corretta individuazione del soggetto passivo IVA di una società costituita da un imprenditore e un partner commerciale, i quali avevano posto in essere un’operazione immobiliare costituita essenzialmente dalla cessione di alcuni immobili.
Secondo la Corte Ue, nella fattispecie esaminata, il soggetto passivo (tenuto al versamento dell’IVA) è la sola persona fisica che, nella conclusione dell’operazione immobiliare, ha agito per conto proprio e a proprio rischio. È ininfluente, secondo i giudici, la circostanza che il rischio d’impresa possa essere trasferito su un altro soggetto.
In quest’ottica, si evidenzia che l’art. 132, par. 1, lett. f) della direttiva 2006/112/Ce evidenzia che le stesse forme di cooperazione a rilevanza interna devono effettuare operazioni per essere trattate quali soggetti passivi. Si tratta di un elemento che non ricorre nel caso di specie, ove la vendita degli immobili è stata effettuata da un solo soggetto passivo, non sussistendo ai fini fiscali un’autentica “cooperazione” con il partner commerciale.
Nella sentenza relativa alla causa C-312/19 viene, inoltre, statuito che l’art. 9, par. 1 della direttiva 2006/112/Ce è da interpretarsi nel senso che un soggetto passivo è tale, esercitando la propria attività in modo indipendente (come richiesto dalla disposizione citata), anche qualora, come nella fattispecie considerata, tale soggetto agisca in nome e per conto proprio (o anche per conto di terzi nell’ambito di un’operazione su commissione).
Secondo la Corte Ue, il criterio per accertare l’indipendenza dell’esercizio di un’attività economica è quello di verificare se il soggetto (passivo) svolga le proprie attività in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se essa si assuma il rischio economico connesso all’esercizio delle attività medesime.
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