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Bonus sanificazione escluso per la consulenza in materia di prevenzione

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 settembre 2020

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Con la risposta a interpello n. 363 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non devono essere considerate ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 125 del DL 34/2020.

L’art. 125 del DL 34/2020 prevede un credito d’imposta sulle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il comma 2 dell’articolo contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili.

Ciò premesso, secondo l’Agenzia delle Entrate, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo, è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1.

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