Sostitutiva per affrancare i maggiori valori da conferimento, fusione e scissione
Le aliquote del 12, 14 e 16% si applicano secondo la logica progressiva propria degli scaglioni di imposta
La società conferitaria di un conferimento d’azienda, incorporante o risultante da una fusione e beneficiaria di una scissione può optare per il regime dell’imposta sostitutiva, di cui all’art. 176 comma 2-ter del TUIR, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi sul piano contabile per effetto dell’operazione straordinaria fiscalmente neutrale.
L’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l’operazione è stata posta in essere oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo. Il disallineamento che può essere oggetto di affrancamento è quello che risulta alla data di chiusura del periodo di imposta nella cui dichiarazione
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