STP con crediti privilegiati e fuori dal fallimento
CNDCEC e FNC analizzano la disciplina civile, fiscale e previdenziale delle società tra professionisti
Nell’ambito delle società tra professionisti (STP) il riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. non dovrebbe essere negato quando si provi che il credito per la prestazione professionale sia sostanzialmente correlato all’attività professionale svolta in via esclusiva dal professionista socio.
Per scongiurare l’eventualità che la STP venga attratta nell’ambito applicativo dello statuto dell’imprenditore commerciale, con conseguente rischio di fallimento, inoltre, occorre evitare che l’attività professionale costituisca elemento di un’attività organizzata da altri secondo logiche di impresa o che si svolgano attività economiche di natura imprenditoriale accanto a quella professionale.
Sono queste talune delle precisazioni fornite
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