Contabilizzazione della fiscalità differita se dalla fusione emerge un disavanzo
Maggiori valori iscritti a incremento del valore di specifici beni o diritti che la società risultante o incorporante «eredita» dalla fusa o incorporata
Se la società incorporante o risultante dalla fusione redige il proprio bilancio secondo principi contabili nazionali, essa procede alla rilevazione delle attività e delle passività, “trasferite” dalla società fusa o incorporata, secondo il principio della continuità dei valori contabili e della rilevazione delle differenze di fusione (avanzi e disavanzi) previsto dall’art. 2504-bis c.c., anziché secondo il “metodo del costo al fair value” previsto dal principio contabile internazionale IFRS 3.
L’art. 2504-bis c.c. stabilisce che, se per effetto della fusione emerge un disavanzo, la società risultante o incorporante deve imputarlo, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per differenza e nel rispetto ...
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