Serve la copia del documento d’identità per l’adeguata verifica «in presenza»
La conclusione risulta supportata, oltre che dall’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 231/2007, anche dalla Relazione illustrativa al DL 76/2020
Le modifiche introdotte dal DL 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”, convertito dalla L. 120/2020), che hanno inciso su alcuni articoli del DLgs. 231/2007, eliminando la necessità di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi in sede di identificazione, si riferiscono esclusivamente ai casi di adeguata verifica della clientela a distanza mentre non risultano applicabili ove tale procedura avvenga in presenza del cliente.
Tale conclusione risulta supportata, oltre che dalla previsione di cui all’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 231/2007, come evidenziato in un precedente intervento su Eutekne.info (si veda “Semplificata l’adeguata verifica della clientela a distanza” del 16 settembre), anche dalla lettura della Relazione illustrativa al DL 76/2020.
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