Eccedenze ACE delle società di persone trasformabili in credito IRAP
Tale facoltà è ammessa alternativamente all’attribuzione ai soci
L’art. 8 comma 7 del DM 3 agosto 2017, rinviando all’art. 7 comma 2 dello stesso decreto, ha concesso la possibilità, alle società di persone, di attribuire l’eccedenza ACE a ciascun socio proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili o, in alternativa, di trasformare il rendimento nozionale eccedente il reddito dichiarato in credito d’imposta IRAP, utilizzabile anche da parte della società stessa.
Nel caso di attribuzione ai soci, questi ultimi, previo utilizzo dell’ACE a riduzione degli ulteriori redditi d’impresa conseguiti, possono scegliere se riportare nei periodi di imposta successivi l’eccedenza non utilizzata, oppure convertirla in credito d’imposta da utilizzare per ridurre la propria IRAP (che, nella maggior parte dei casi, ...
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