Competenza per il fallimento in base al luogo dell’attività direttiva
Rileva il luogo dell’attività amministrativa, organizzativa e di coordinamento dei fattori produttivi
Il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa condiziona la competenza territoriale del tribunale per la dichiarazione di fallimento.
L’art. 9 comma 1 del RD 267/42, in particolare, stabilisce che il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, invece, in base al comma 2, non rileva ai fini della competenza.
Da ultimo, la Cassazione n. 17518/2020 ha rimarcato il principio secondo cui la sede principale dell’impresa, dalla quale, a norma dell’art. 9 del RD 267/42, dipende l’individuazione del tribunale territorialmente ...
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