«Vere» cessioni ai fini del conferimento in realizzo controllato non abusive
Devono però davvero essere operazioni realizzative nei confronti di soggetti terzi, non seguite da operazioni di segno inverso dopo il conferimento
Ai fini della applicabilità del regime di realizzo controllato, di cui all’art. 177 comma 2-bis del TUIR, sui conferimenti di partecipazioni “qualificate” in società holding, la presenza nel patrimonio della holding di anche una sola partecipazione (anche di entità “residuale”), relativamente alla quale non sussiste in capo ai soci conferenti il requisito della “qualificazione indiretta”, costituisce causa ostativa all’accesso al regime.
Le eventuali cessioni di queste partecipazioni da parte della società holding, prima che i soci procedano al conferimento delle partecipazioni “qualificate” che possiedono in essa, al fine di rimuovere la causa ostativa e rendere quindi applicabile sull’operazione di conferimento il regime di ...
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