Clausola di revoca legittima in materia di quote sindacali
Tale clausola è pattuita tra lavoratore e associazione sindacale e non è contraria ad alcuna norma imperativa
Una recente pronuncia del Tribunale di Monza, la n. 272/2020, in materia di quote sindacali, ha fornito interessanti chiarimenti in relazione alla c.d. clausola di revoca, pattuizione che si perfeziona tra il lavoratore e il sindacato con cui sono regolati gli effetti economici della revoca dell’iscrizione all’associazione sindacale da parte del lavoratore stesso.
A tal fine si premette che ai sensi dell’art. 26 della L. 300/70 i lavoratori hanno il diritto di raccogliere i contributi da versare in favore delle loro organizzazioni sindacali, per il finanziamento delle attività dalle stesse svolte, all’interno dei luoghi di lavoro senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
A seguito del referendum indetto con il DPR 5 aprile 1995, per effetto ...
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