ITV rilasciata a posteriori valida come prova con certezza sull’identità dei beni
Per la valenza probatoria deve essere accertata l’identità tra i beni importati e quelli oggetto della successiva informazione tariffaria vincolante
La correttezza della classificazione dichiarata in Dogana dall’operatore può essere provata attraverso la produzione in giudizio di un’informazione tariffaria vincolante (ITV) rilasciata anche successivamente alle operazioni di importazione, purché vi sia certezza in ordine all’identità dei beni oggetto di verifica.
Con la sentenza n. 19452 del 18 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in un giudizio riguardante la classificazione doganale di raccordi in acciaio per tubi, respingendo l’eccezione sollevata da una società importatrice in ordine alla valenza probatoria di un’ITV rilasciata dall’Agenzia delle Dogane successivamente alla data di effettuazione delle operazioni di importazione, che avrebbe confermato la correttezza della nomenclatura
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