Oneri detraibili da comunicare per la precompilata solo se «tracciati»
Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% spetta solo se le spese sono pagate con strumenti tracciabili, salvo alcune spese sanitarie
Con i provvedimenti nn. 329652 e 329676 pubblicati ieri, 16 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF.
Dal 1° gennaio 2020, l’art. 1 comma 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha infatti stabilito che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal
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