Il custode giudiziario emette fattura per il debitore esecutato
L’interpretazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate in un risalente documento di prassi
Nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari, il delegato alle operazioni di vendita, nominato dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita del bene pignorato ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., può essere designato anche quale custode dello stesso bene (artt. 559 e 560 c.p.c.).
Qualora il professionista delegato, in qualità di custode giudiziario, proceda con la locazione dell’immobile, il trattamento ai fini IVA dell’operazione è quello ordinariamente previsto per i fabbricati ex art. 10 comma 1 n. 8) del DPR 633/72:
- se il fabbricato è abitativo, la locazione è esente da IVA (non possedendo il locatore né lo status di impresa costruttrice né quello di impresa ristrutturatrice);
- se il fabbricato è strumentale,
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