Esercizio in forma dura della disciplina lecito se finalizzato agli scopi aziendali
Per l’abuso dei mezzi di correzione i comportamenti accertati devono essere «avulsi» dall’esercizio dei poteri spettanti al superiore gerarchico
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Come si evince dalla disposizione dell’art. 571 c.p., tale fattispecie è applicabile anche sul luogo di lavoro, in capo chi è titolare del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti.
Per la configurabilità di tale delitto, occorre che i comportamenti accertati possano essere definiti “avulsi” dall’esercizio dei poteri spettanti al superiore gerarchico, cioè poteri esercitati in forme che trascendono ...
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