L’assenza di data certa è elemento valutabile dal giudice
La data certa può derivare anche da fatti diversi da quelli ex art. 2704 c.c.
Ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25127, si è pronunciata su un tema che, in ambito processuale tributario, ha enorme rilevanza: la valenza della data certa per le scritture private prodotte dalle parti, in particolar modo dal contribuente.
Dai principi di diritto affermati si può dedurre che la data certa non è un requisito imprescindibile per il valore probatorio della scrittura privata, anche se, di norma, non può passare inosservato dal giudice.
L’art. 2704 comma 1 c.c. prevede: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno
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