La riscossione in pendenza di giudizio dipende dalla sentenza
Privo di rilievo il giudicato sull’iscrizione provvisoria
La sentenza n. 24554 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 4 novembre, sancisce un principio che, per quanto possa sembrare naturale, è sempre bene ribadire, per evitare di cadere in equivoci.
I pagamenti che il contribuente esegue in base alla normativa in tema di riscossione in pendenza di giudizio (riscossione che, a seconda dei casi, può essere o meno integrale) sono per definizione provvisori. Pertanto, se il giudice annulla l’atto che ha dato luogo alla riscossione in pendenza di giudizio, le somme vanno rimborsate essendo irrilevante che il contribuente non abbia impugnato la iscrizione a ruolo oppure che sulla stessa si sia formato il giudicato.
Se il contribuente presenta ricorso, la riscossione di norma non si sospende, salvo casi specifici come per le imposte suppletive ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41