Locazione non abitativa più breve della durata di legge solo per attività transitorie
L’esigenza deve essere obiettiva e va enunciata nel contratto
Nel caso in cui un soggetto intenda prendere in locazione un locale per esercitarvi attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche o professionali, la durata non può essere inferiore a 6 anni (art. 27 comma 1 L. 392/78), che diventano 9 se l’immobile è adibito ad attività alberghiere o teatrali (art. 27 comma 3 L. 392/78).
Questo comporta che, se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata prevista dalla legge, secondo un meccanismo di eterointegrazione del contratto.
Il comma 5 dell’art. 27, peraltro, ammette la possibilità che il contratto di locazione a uso diverso dall’abitativo sia stipulato per un periodo più breve, “qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile
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