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LAVORO & PREVIDENZA

Divieto di licenziamento prorogato al 31 marzo 2021

Tra le misure risultanti dal Ddl. di bilancio 2021 anche diversi esoneri contributivi e la Decontribuzione Sud fino al 2029

/ Giada GIANOLA e Daniele SILVESTRO

Lunedì, 23 novembre 2020

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Tra le novità disposte dal Ddl. di bilancio 2021 emerge l’ulteriore slittamento al 31 marzo 2021 per il divieto di licenziamento e per il rinnovo o la proroga di contratti a termine acausali.

Nello specifico, quanto al divieto di licenziamento per motivi economici, sino a tale data non potranno essere avviate procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, i datori di lavoro non potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Rimangono ferme le eccezioni a tale divieto, previste in prima battuta dal DL 104/2020 e successivamente riprese dal DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), riguardanti il personale, già impiegato in un appalto, che venga riassunto a seguito di subentro

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